ll Decreto Legislativo 81/08 art. 28 opera un’importante innovazione in materia di valutazione dei rischi, introducendo l’obbligo di valutare i rischi psicosociali in tutti i luoghi di lavoro.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente (visita medica preventiva e visite mediche periodiche).
Il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso avverso il giudizio espresso dal Medico Competente Aziendale relativo alla idoneità/inidoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore, ai sensi dell’art. 41 comma 9 D.Lgs 81/2008.
Il ricorso deve contenere i dati anagrafici, il domicilio del lavoratore con recapito telefonico, i dati identificativi dell’Azienda e la sede operativa del lavoratore.
Alla domanda deve essere allegato il giudizio di idoneità/inidoneità espresso dal Medico Competente. Eventuale documentazione sanitaria potrà essere presentata al momento della visita.
Il ricorso deve essere presentato, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di idoneità formulato, su apposito modulo, per PEC o raccomandata o depositato presso la sede della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) di competenza territoriale dove ha sede l’attività lavorativa.
MODULISTICA
Ricorso avverso al giudizio del medico competente