D.Lgs. 32/2021 – Finanziamento dei controlli ufficiali
In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 che reca “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.
Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.
Le Autorità Competenti, tra le quali le Aziende Sanitarie Locali, applicano e riscuotono (art. 1 co. 2) dagli operatori dei settori interessati (art. 1, co. 3) le tariffe previste dal decreto. Tali tariffe non si applicano (art. 1, co. 6) agli enti del terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Gli introiti derivanti dalle tariffe concorreranno a migliorare il sistema dei controlli ufficiali, effettuati al fine di garantire l’applicazione della legislazione dell’Unione Europea in materia di filiera agroalimentare a tutela del consumatore.
Come previsto dall’art. 6 co. 6 del decreto, “l’Azienda USL della Valle d’Aosta, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella”.
Il commercio si definisce all’ingrosso laddove è effettuato ad altri operatori o ad altri stabilimenti (diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale) in una quantità superiore al 50% della propria merce.
Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annue gli operatori che effettuano solo produzione primaria ed operazioni associate alla produzione primaria, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (art. 6, co. 10). Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A (art. 6, co. 10).
In applicazione del nuovo sistema tariffario, gli stabilimenti ricompresi nell’allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto, inviano all’AUSL, nel mese di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6 del decreto, compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.
Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione non ci fossero variazioni delle informazioni richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.
L’autodichiarazione, insieme a copia del documento d’identità, deve essere trasmessa all’AUSL della Valle d’Aosta all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.ausl.vda.it.
L’autodichiarazione deve essere compilata per ciascuno stabilimento/deposito con autorizzazioni sanitarie o notifiche/SCIA differenti, attivo sul territorio dell’AUSL della Valle d’Aosta (es. ditte con sedi operative diverse nello stesso Comune o in Comuni diversi ma con unica sede legale e/o depositi funzionalmente ma non materialmente connessi allo stabilimento).
La mancata trasmissione dell’autodichiarazione, comporta l’applicazione della tariffa prevista dall’allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto.
Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’AUSL, in base al livello di rischio assegnato agli stabilimenti alimentari riferito all’anno in corso, emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo di ogni anno.
La tariffa è differenziata in base a tre livelli di rischio (basso € 201,00 - medio € 402,00 - alto € 804,00), calcolato per ciascuno stabilimento dalla stessa AUSL, sulla base della tipologia di attività e degli esiti dei controlli ufficiali.
È assoggettato alle tariffe lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto, in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui sopra.
Gli stabilimenti devono ottemperare al pagamento della tariffa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.
Nel caso in cui l’operatore, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l’AUSL applica la maggiorazione del 30% all’importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.
Trascorsi ulteriori 60 giorni dalla nuova richiesta di pagamento, in caso di ulteriore inadempimento, l’AUSL applica la procedura di recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.
Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico su codice IBAN: IT 12 F 02008 01210 000103793253.
Copia del pagamento deve essere trasmessa all’AUSL della Valle d’Aosta all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.ausl.vda.it.
Per maggiori informazioni, consultare il decreto disponibile al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00035/sg o rivolgersi al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ai numeri presenti nella sezione contatti.
Per i controlli ufficiali originariamente non programmati, ossia quelli necessari a seguito di riscontro di non conformità o sospetta non conformità successivamente confermata, nonché per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta dell’operatore del settore alimentare, di cui all’art. 9 co. 3 del decreto, effettuati anche con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 32/2021, si applica la tariffa oraria (€ 80,00) prevista della sezione 1 dell’allegato 3 al decreto.
Rientrano nella presente disposizione i controlli ufficiali originariamente non programmati in materia di alimenti e sicurezza alimentare (controlli supplementari) e i controlli ufficiali su richiesta (es per il rilascio di certificati e attestati ufficiali).