Vai al contenuto principale

Ufficio formazione

SEDE E ORARI
Sede: Aosta, via Guido Rey, 1
E-mail: UfficioFormazione@ausl.vda.it 
Orari per comunicazioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:30

STAFF E CONTATTI
Equipe Amministrativa

Sonia Fiacchi (Responsabile)
Telefono: 0165 54 45 81
E-mail: sfiacchi@ausl.vda.it 

Laura Bernardi
Telefono: 0165 54 46 34
E-mail: lbernardi@ausl.vda.it 

Jeannette Curtaz
Telefono: 0165 54 46 33
E-mail: JCURTAZ@ausl.vda.it 

Luana Gugliotta
Telefono: 0165 54 45 04
E-mail lgugliotta@ausl.vda.it

Eleonora Lamotte
Telefono 0165 54 44 91
E-mail: elamotte@ausl.vda.it

FORMAZIONE ECM

Sito ufficiale del sistema di formazione continua ECM della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Crediti ECM: come si possono acquisire?

1. Formazione Residenziale / FR
2. Formazione sul campo/FSC di tipologia A (Gruppi di lavoro/miglioramento/studio; Audit clinico; Ricerca) e B (Tirocinio, Addestramento, Stage)
3. Formazione a distanza / FAD
4. Attività di docenza, tutoring, ruolo di Responsabile Scientifico e di Progetto in corsi accreditati
5. Attività di tutoraggio per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esame di abilitazione, internato studenti in medicina, formazione MMG, professioni sanitarie)
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha determinato che per il triennio 2014-2016 il debito formativo per tutte le professioni ECM è di 150 crediti.
Il debito formativo individuale può variare applicando i criteri fissati dalla Determina della CNFC del 17 Luglio 2013.
Per i liberi professionisti non esiste una calendarizzazione annuale vincolante, mentre i lavoratori dipendenti sono tenuti a rispettare una pianificazione di 50 crediti/anno salvo eventuali riduzioni o esoneri.
Diversamente dal triennio precedente tutti i crediti possono essere ottenuti mediante la partecipazione a corsi FAD senza più alcuna limitazione.
Per il dettaglio sulle modalità di acquisizione e riconoscimento dei crediti vedere l’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n° 480 del 9 marzo 2012 “Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”.

Organi preposti alla registrazione e attestazione dei crediti ECM
La registrazione dei crediti si effettua presso gli organi di seguito indicati:
Ordini o Collegi professionali per il personale dipendente e convenzionato del Servizio Sanitario Regionale (SSR) iscritto a Ordini o Collegi Professionali
Azienda USL - Ufficio formazione per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per i quali non vi è obbligo di iscrizione a Ordini o Collegi Professionali
Amministrazione Regionale per i liberi professionisti o dipendenti di strutture private per i quali non vi è obbligo di iscrizione a Ordini o Collegi Professionali
L’attestazione dei crediti sarà rilasciata dagli Ordini/Collegi professionali di riferimento.
La registrazione dei crediti ECM
Il gestionale informatizzato contiene il DOSSIER FORMATIVO di ogni operatore del Sistema Sanitario Regionale.
• Per i corsi organizzati dall’Azienda USL la registrazione dei crediti avviene automaticamente nel dossier formativo, dopo la chiusura dei corsi a sistema.
• Per i corsi autorizzati come FUORI SEDE la registrazione avviene presentando agli organi preposti l’attestato con i crediti ECM
• Per i corsi interamente sponsorizzati, o effettuati dagli operatori senza la scheda di autorizzazione fuori sede, la registrazione avviene presentando agli organi preposti l’attestato con i crediti ECM
Si raccomanda di conservare comunque con cura il libretto rosso rilasciato nella fase sperimentale dell’ECM.

Cosa è necessario fare per richiedere la partecipazione ad una iniziativa di AGGIORNAMENTO FUORI SEDE?
Compilare la scheda di iniziativa fuori sede in tutte le sue parti; farla firmare a tutti gli attori previsti e protocollare; allegare il programma – la scheda viene di norma trasmessa dalla segreteria del Dipartimento di appartenenza all’Ufficio Formazione, per l’espletamento dell’iter di autorizzazione e gli inserimenti dei dati relativi alla stessa nel gestionale informatizzato. Deve pervenire almeno 15 giorni prima della data dell’iniziativa.Se ci sono costi relativi alla quota di iscrizione l’ufficio formazione dovrà predisporre sia il CIG che il buono d’ordine per il pagamento della quota, in questo caso le schede dovranno arrivare almeno 20 giorni prima della data dell’iniziativa

Dopo l’effettuazione del corso:
Compilare il modello dell’indennità di trasferta ed inviarlo, allegando gli scontrini e tutta la documentazione relativa alle spese, alla Struttura Complessa Personale – Ufficio indennità accessorie, entro 60 giorni.

ATTENZIONE
In caso di SPONSORIZZAZIONE di TUTTI I COSTI non si deve compilare la scheda “FUORI SEDE”, ma utilizzare la modulistica apposita.

Con la deliberazione n. 2/2023 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 8CNCF) ha stabilito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2020 – 2022 i crediti ECM acquisiti entro il 31/12/2023 potranno essere spostati al triennio 2020/2022 entro il 30/06/2024.

Per dimostrare la correttezza della propria situazione crediti ECM, rispetto agli obblighi normativi previsti, i professionisti sanitari possono presentare dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Poiché i crediti ECM sono acquisibili da formazione erogata da provider presenti su tutto il territorio nazionale, la banca dati Co.Ge.A.P.S è l’unica in grado di fornire una completa certificazione in ordine ai crediti acquisiti dai professionisti sanitari, i quali non si limitano quindi a quelli presenti sul sistema regionale ECM, alimentato dagli eventi offerti dai provider regionali. In considerazione del non immediato allineamento nel caricamento di detta banca dati Co.Ge.A.P.S, l’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, è il valido strumento con il quale i professionisti sanitari possono autodichiarare la correttezza della loro situazione ECM, anche nell’ambito di una procedura di conferimento di incarico.

Riferimento:
Delibera della Giunta Regionale n 482 del 12 giugno 2020 ALLEGATO C – 3 VARIE – Punto d – FORMAZIONE ECM.

I destinatari dell’obbligo ECM sono tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Rif: Artt. 1 e 1.2 del vigente Manuale nazionale sulla formazione continua del professionista sanitario.

L’obbligo formativo è triennale e viene stabilito con deliberazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).
Con deliberazione del 18/12/2019, per il triennio 2020-2022, è stato stabilito pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
La Legge 17 luglio 2020 n. 77 concernente “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in relazione a quanto indicato dalla CNFC nella Deliberazione della CNCF del 17/06/2020, con l’Art. 5-bis“ Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” ha stabilito che: “ i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal Covid-19”.
Non ci sono attualmente vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, Blended).

Rif.: Art. 1.1 del vigente Manuale nazionale sulla formazione continua del professionista sanitario; Deliberazione della CNFC del 18/12/2019; L. 17 luglio 2020 n. 77.

I professionisti sanitari possono conoscere i crediti maturati e il proprio debito formativo per il triennio, registrandosi ed accedendo al portale Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), l’organismo nazionale che gestisce le anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti sanitari che fanno capo agli Ordini e alle relative Federazioni e Associazioni (a cui accede anche il proprio ordine professionale).
Tutti i professionisti sanitari italiani dovrebbero essere iscritti al portale Co.Ge.A.P.S., raggiungibile al seguente link: http://application.cogeaps.it/coeaps/login.ot
Si fa presente che possono passare dai 6 ai 9 mesi dopo la conclusione di un evento ECM frequentato, prima di trovare nel portale la registrazione del corso e dei relativi crediti.

Rif: Art. 1.3 del vigente Manuale nazionale sulla formazione continua del professionista sanitario

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema CoGe.A.P.S. e, al termine del triennio formativo di riferimento, la certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio.
Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi Ordini.

Rif.: Art 1.11 del vigente Manuale nazionale sulla formazione continua del professionista sanitario

Esoneri
L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal vigente Manuale del professionista sanitario e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM.
La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX del vigente Manuale) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero

Esenzioni
L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale del professionista sanitario (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

Casi di ESONERO

- Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU.

- Corso di formazione specifica in medicina generale.

- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi.

- Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi.

- Corsi per il rilascio dell’attestato di micologo.

- Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013.
Corsi universitari, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuiscono almeno 60 CFU.

- Corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non presenti nel succitato elenco.

È un periodo di formazione accademica durante lo svolgimento dell’attività professionale.
Non c’è interruzione dello svolgimento dell’attività professionale.

L’esonero non attribuisce quindi crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale

Casi di ESONERO

a) congedo maternità e paternità (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
i) richiamo alle armi come previsto dal D. lgs n. 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (Legge 104/1992);
o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Comporta l’interruzione dell’attività professionale.
Costituiscono sospensione temporanea dall’obbligo ECM, per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Nel caso di sovrapposizione delle date di differenti istanze, si dovrà dare priorità agli “esoneri”, ove queste indicazioni siano maggiormente favorevoli al professionista sanitario.

Sono diritti di cui il professionista può usufruire; non sono assegnati d’ufficio: è il professionista a doverne fare richiesta (inserimento nel portale Co.Ge.A.P.S., corredato da opportuna certificazione allegata). Le richieste inserite, vengono successivamente validate dall’Ordine.

Rif.: Artt. 4.1 e 4.2 del vigente Manuale nazionale sulla formazione continua del professionista sanitario

1. Formazione residenziale classica (RES)
2. Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)
3. Videoconferenza (RES)
4. Training individualizzato (FSC)
5. Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati (FSC)
6. Attività di ricerca (FSC)
7. FAD con strumenti informatici/cartacei (FAD)
8. E-learning (FAD)
9. FAD sincrona (FAD)
10. Formazione blended
11. Docenza, tutoring e altro

Rif.: Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM allegati ai vigenti Manuali nazionali

SE IL TUTORAGGIO E’ SVOLTO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA, DEVE ESSERE COMUNICATO ALL’UFFICIO FORMAZIONE CHE SI OCCUPERA’ DI RILASCIARE I CREDITI secondo I CRITERI della normativa ECM.

I CREDITI DEVONO ESSERE INSERITI IN AUTONOMIA SUL SITO.

I corsi sulla legislazione, sull’informatica, sulle lingue straniere e sulla comunicazione, per essere accreditati non devono essere corsi base, ma corsi di livello avanzato su aspetti scientifici in ambito sanitario.
Non sono riconosciuti crediti formativi per i corsi di marketing o con contenuti che fanno riferimento a normale conoscenza in materia fiscale o proprie di attività commerciali non attinenti con la specifica competenza sanitaria.
La formazione deve essere scientificamente aggiornata, equilibrata, basata sull’evidenza scientifica.

Rif.: Art. 4.2 e 4.14 del vigente Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM

SI

Non si può ricoprire il ruolo di discente ad un evento formativo, nell’ambito del quale si è inseriti in qualità di Responsabile Scientifico, in quanto già a conoscenza dei contenuti di cui si fa garante.

Rif.: Art. 4.4 del vigente Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM

Sì, è possibile svolgere più ruoli nell’ambito di una Formazione Sul Campo ECM e i crediti potranno essere acquisiti secondo i criteri definiti per questi ruoli.

Rif.: Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM allegati ai vigenti Manuali nazionali

SI ACQUISISCONO SOLO PER UNA EDIZIONE

Nel curriculum vitae, da compilare su modelli in formato “europeo”, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell’uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell’interessato).

L’Ufficio Formazione svolge la funzione aziendale di Provider ECM, essendo istituzionalmente preposto alla raccolta e gestione del piano di formazione e aggiornamento dell’Azienda USL Valle d’Aosta. Dal mese di luglio 2013 l’Azienda USL Valle d’Aosta è Provider accreditato ECM standard.

L’Ufficio formazione presidia una funzione di elevata valenza strategica nel nostro contesto organizzativo e rappresenta una variabile essenziale nell’ambito dei processi di cambiamento.
La sua attività si esplica sulla base di un piano annuale di aggiornamento che riunisce in un unico documento le disposizioni rivolte sia al personale dell’Azienda sia a quello convenzionato: medici di assistenza primaria, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, specialisti di medicina dei servizi, medici di continuità assistenziale, biologi, psicologi, veterinari.

Il piano di aggiornamento individua, sulla base di direttive regionali ed aziendali, le differenti tematiche che saranno oggetto delle iniziative organizzate dall’Azienda (cosiddette “IN SEDE”) e stabilisce la quantità di fondi che i dipartimenti e le aree hanno a disposizione per la partecipazione a iniziative formative organizzate da altri enti o agenzie (cosiddette “FUORI SEDE”).

Nello specifico si occupa di:

• tutte le attività inerenti l’accreditamento ECM, utilizzando il gestionale regionale messo a disposizione di tutti i Provider accreditati;
• istruttoria, organizzazione ed erogazione delle iniziative in sede presentate dai dipartimenti aziendali, in collaborazione con i Responsabili Scientifici e di Progetto;
• progettazione, organizzazione e gestione di iniziative aziendali trasversali;
• attività istruttoria di autorizzazione delle cosiddette iniziative di aggiornamento “fuori sede” ovvero organizzate e gestite da altri soggetti pubblici e privati sul territorio regionale, nazionale e all’estero;
• monitoraggio della gestione dei fondi dipartimentali;
• gestione organizzativa ed economica dei corsi dell’emergenza sanitaria (come da deliberazione regionale n° 3428/2007) per gli operatori aziendali, inseriti nel piano di formazione annuale;
• tenuta dei contatti di collaborazione con tutte le strutture interne aziendali; tiene i contatti con i preposti organi della Regione Autonoma Valle d’Aosta, altri Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Sponsor e tutti i soggetti che possono essere coinvolti nel processo formativo.
L’Ufficio Formazione ha inoltre lo specifico compito di Segreteria organizzativa e amministrativa dei Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale, nel cui ambito tiene i rapporti con l’Amministrazione Regionale e con la Segreteria delle attività seminariali della Regione Piemonte e coadiuva il Gruppo Tecnico di lavoro, che ne stabilisce gli indirizzi