Vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
D.Lgs 81/2008
Prevede la programmazione, l’effettuazione e la verifica dei controlli mediante ispezione e audit sulle attività con maggiori rischi di infortunio e di patologia professionale (rischi infortunistici – rischi fisici, chimici, biologici, ergonomici – stress lavoro-correlato, ecc.); l’effettuazione delle verifiche inerenti l’impiego di gas tossici; la programmazione, l’effettuazione e la verifica dei controlli sull’applicazione del Regolamento REACH e CLP; il supporto alla Pubblica Amministrazione nelle varie fasi inerenti i procedimenti di prevenzione degli incidenti rilevanti in campo industriale.
RISCHIO AMIANTO (Rimozione)
Il cittadino che intende rimuovere materiali contenenti amianto deve incaricare l’impresa che deve effettuare i lavori, scegliendola tra quelle iscritte (categ. 10) all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
L’Albo è consultabile sul sito www.albogestoririfiuti.it ed è periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
PIANO DI LAVORO: L’art. 256 del D.Lgs. 81/08 prevede che almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori venga predisposto un piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto (modulo)
NOTIFICA LAVORI: L’art. 250 del D.Lgs. 81/08 prevede che, almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori, la ditta incaricata ai lavori di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto presenti una notifica comprendente una descrizione sintetica con l’ubicazione del cantiere, tipi e quantitativi di amianto manipolati, attività e procedimenti applicati, numero dei lavoratori interessati, data e inizio dei lavori e relativa durata, misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
Sia il PIANO di LAVORO che la NOTIFICA devono essere inviati, rispettando le tempistiche sopracitate, all’Azienda USL Valle d’Aosta - Dipartimento Prevenzione - S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Loc Amérique, 7/L- QUART AO all’indirizzo pec: protocollo@pec.ausl.vda.it.
La relazione annuale concernente l’attività delle ditte che si occupano di bonifica e smaltimento dell’amianto (legge n. 257 del 27/03/1992) deve essere trasmessa all’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociale della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Sanità e Salute S.O. Prevenzione, Sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare all’attenzione della Sig.ra Sara Barailler, all’indirizzo: s.barailler@regione.vda.it / telefono n. 0165 27 42 53.
RISCHIO SOSTANZE CHIMICHE - REACH e CLP
L’acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) si riferisce al regolamento concernente la registrazione, valutazio- ne, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
I controlli delle sostanze e miscele chimiche hanno lo scopo di evitare i pericoli e i rischi derivanti da sostanze chimiche esistenti o nuove, e di informare cit- tadini, consumatori e imprese, sulle innovazioni normative recentemente introdotte per aumentare la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente.
Il CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio Sostanze e Miscele) stabilisce non solo i criteri di classificazione di pericolo ma dispone, anche, elementi per l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.