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Impianti di Sollevamento

Impianti di Sollevamento
(art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)


Sono soggetti all’obbligo di verifica periodica i seguenti apparecchi:
• Gru e altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge;
• Scale aeree ad inclinazione variabile;
• Ponti mobili sviluppabili su carro e autocarro;
• Gru su autocarro e autogru;
• Ponti sospesi muniti di argano;
• Argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
• Carrelli semoventi a braccio telescopico;
• Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo/discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > a 400 (m x giri/min), oppure con diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm se operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive o instabili.

Il datore di lavoro, o suo delegato, che inserisce uno di questi apparecchi nel suo stabilimento o nel suo cantiere, deve darne immediata comunicazione alla sede INAIL competente per territorio dove queste apparecchiature sono installate, e deve richiedere anche la prima verifica periodica: L’INAIL assegnerà un numero di matricola univoco all’apparecchio e redigerà una scheda tecnica specifica di attrezzatura.

Successivamente il datore di lavoro, o suo delegato, deve sottoporre tali apparecchi a verifiche periodiche, con periodicità diversificate per tipologia secondo quanto indicato nell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., allo scopo di verificarne lo stato di conservazione ed il corretto funzionamento delle protezioni a tutela di tutti coloro che lo utilizzano.