Autorizzazioni in deroga - Locali con altezza inferiore a 3 metri
Ai fini dell’autorizzazione all’uso dei locali di lavoro sotterranei e semi-sotterranei (art. D.Lgs. 81/08), a partire dal 12/01/2025 con l’entrata in vigore della Legge 203/2024 la domanda deve essere inoltrata all’ufficio territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Autorizzazioni in deroga dei locali di altezza inferiore a 3 metri (Art. 63 - D. Lgs. 81/2008)
Il limite minimo, per altezza, dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, è pari a metri 3 (altezza interna netta).
Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
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