Autorizzazioni in deroga - Locali sotterranei o locali<3mt
Autorizzazioni in deroga locali sotterranei o semisotterranei locali altezza inferiore a 3 metri
(Art. 65 e art. 63 - D. Lgs. 81/2008)
È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
In deroga alle disposizioni possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando ricorrano particolari esigenze tecniche.
In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
L’autorizzazione all’uso di locali chiusi sotterranei o semisotterranei (sono considerati semisotterranei quelli per i quali la quota di interramento rispetto al piano di campagna, misurata su tutte le mura perimetrali, è uguale o maggiore del 50%) può essere rilasciata:
1. a richiesta del datore di lavoro di aziende di qualsiasi settore di attività, privata e pubblica, nelle quali prestino la loro opera almeno un lavoratore subordinato nonché soggetti ad esso equiparati.
2. nel caso il datore di lavoro intenda svolgere lavorazioni per le quali non ricorrono esigenze tecni- che che rendono necessario utilizzare locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
3. solo quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi.
4. sempre che vengano rispettate le norme del D.Lgs. 81/08 e il datore di lavoro abbia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
Non occorre presentare la richiesta di deroga per tutti quei locali che non sono luogo di lavoro ed utilizzati in modo occasionale dai lavoratori (bagni, spogliatoi, docce).