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Informazioni ai medici

La direttiva UE 1997/43 stabilisce i principi generali della protezione dalle radiazioni di soggetti sottoposti ad esposizioni radianti per indagini di carattere medico.



L'articolo 6 della Direttiva Comunitaria stabilisce che gli Stati membri provvedano affinchè vengano fornite a coloro che prescrivono indagini con esposizioni radianti le relative raccomandazioni.



La Direttiva 97/43 è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 187/2000.



In tale decreto l'art. 6 recita:" Il Ministero della Sanità adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate, nonché le raccomandazioni ai prescriventi relative ai criteri di riferimento, ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche che consentono do caratterizzare la prestazione sanitaria connessa..."



Le Linee Guida sono state pubblicate nel 2004: Linee Guida Nazionali di riferimento ASSR.



Queste Linee Guida sono il frutto di un lavoro di una Commissione, costituita presso l'ASSR, con rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità , delle Società Scientifiche di settore, della Società Italiana di Medicina Interna, oltre a rappresentanze dei Direttori Sanitari, che ha rivisitato l'ultima edizione "Making the best use of a department of Clinical Radiology. Guide lines for doctors" elaborato dal Royal College of Radiology unitamente alla Associazione Europea di Radiologia e all'Associazione Europea di Medicina Nucleare.



Tale documento è stato validato e condiviso dalla Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), dall'Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN), dall'Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR) e dall'Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM).



La protezione del rischio da radiazioni costituisce oggi un ottimo esempio di come possano essere trattati gli aspetti sanitari che quasi sempre accompagnano lo sviluppo e l'evoluzione di nuove tecnologie.



I principali cardini della Radioprotezione sono la GIUSTIFICAZIONE della indagine, la OTTIMIZZAZIONE del punto di vista tecnico e la LIMITAZIONE DELLE DOSI.



Il principio di giustificazione è così esplicitato nell'art. 3 del D. Leg. 187/00:
1. È vietata l'esposizione non giustificata.
2. Le esposizioni mediche devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività rispetto al danno alla persona che l'esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano un'esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In particolare:
· tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate preliminarmente prima di essere generalmente adottate;
· i tipi di pratiche esistenti che comportano esposizioni mediche possono essere riveduti ogni qualvolta vengano acquisite prove nuove e rilevanti circa la loro efficacia o le loro conseguenze; 
· il processo di giustificazione preliminare e di revisione delle pratiche deve svolgersi nell'ambito dell'attività professionale specialistica tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica.

Il D. Leg. 187/00 prende in considerazione la richiesta di prestazioni radiologiche definendo regole atte a garantire l'appropriatezza delle richieste sotto il profilo protezionistico; in particolare detta regole pratiche per la compilazione, valutazione ed accoglimento delle richieste radiologiche.
· la richiesta di prestazioni può essere avanzata solo da chi ha titolo per farla. Il D.L. 187 riserva la richiesta al "prescrivente" definito (Art. 2.1) come il medico chirurgo e l'odontoiatra iscritti nei rispettivi albi.
· il "prescrivente" medico od odontoiatra deve possedere nozioni adeguate per una corretta prescrizione.

L'Art. 7.1 obbliga all'introduzione dell'insegnamento della radioprotezione medica nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria.

In questa pubblicazione sono definite le linee guida di riferimento per indagini di diagnostica per immagini in modo che tutti gli esami siano giustificati ed ottimizzati.



Il grado di evidenza circa le affermazioni riportate in questo lavoro è così indicato:
· studi a controllo random, meta-analisi, rassegne sistematiche
· studi sperimentali e osservazionali 
· altre evidenze per le quali il parere si basa sull'opinione di esperti con l'approvazione di autorità riconosciute.

L'obiettivo primario che si attende dall'utilizzo di queste linee guida è una riduzione del numero di esami radiologici inappropriatamente richiesti ed eseguiti. Tali sono quelli che non valgono ad aggiungere valore al sospetto diagnostico del clinico né a correggerlo così, come quelli che non sono utili a modificare la gestione clinica del paziente. Questi esami conducono allo spreco di risorse già limitate, all'allungamento dei tempi di attesa e, se eseguiti con radiazioni ionizzanti, ad una indebita irradiazione del paziente e ad un aumento della dose collettiva alla popolazione.



Obiettivo secondario ma non meno importante è quello di contribuire a migliorare ed incrementare i contatti tra il medico curante e lo specialista in DPI nell'ottica della ottimizzazione dei percorsi diagnostici e quindi di una migliore utilizzazione delle risorse con rilevante benefico sia per la salute individuale sia per i costi sostenuti dal SSN.