Ospedale regionale "Umberto Parini" - 4° piano
Orario
martedì dalle 08:30 alle 13:00
giovedì dalle 08:30 alle 13:00
Telefono: 0165 54 32 40
Fax: 0165 54 36 31
E-mail: ufficiocartellecliniche@ausl.vda.it (per la richiesta della documentazione sanitaria)
Rilascio copia della cartella clinica al titolare o ad un suo delegato
(ai sensi dell’art. 7 della deliberazione del Direttore generale n. 1662 del 01.08.2005)
La Direzione Medica di Presidio mette la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della persona assistita, o dei suoi legali rappresentanti (genitori esercenti la potestà, tutore, curatore) o di altra persona, medico o istituzione, da essa indicati per iscritto.
La copia della documentazione clinica può essere rilasciata, previo accertamento dell’identità e dello status dichiarato dal richiedente:
a) all’intestatario della cartella clinica;
b) al genitore esercente la potestà, se l’intestatario è minore d’età;
c) al tutore, se l’intestatario è interdetto o minore privo di genitori esercenti la potestà;
d) al curatore, se si tratta di persona inabilitata o incapace di sottoscrivere;
e) ad un terzo, previa identificazione personale, munito di delega firmata dal soggetto cui la documentazione si riferisce
e fotocopia del documento d’identità del delegante;
f) a compagnie di assicurazione italiane o estere, qualora il consenso dell’intestatario risulti da delega o sia comunque
desumibile dal contratto assicurativo.
Nel caso in cui il paziente sia deceduto, copia della cartella clinica può essere rilasciata, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa allo status dichiarato:
a) a ciascuno degli eredi legittimari individuati ai sensi dell’art. 536 c.c. e quindi al coniuge, ai figli legittimi, naturali o
adottivi e ai loro discendenti, agli ascendenti legittimi;
b) a ciascun erede testamentario, previa attestazione della non avvenuta impugnazione del testamento da parte di terzi.
In assenza sia di eredi legittimari sia di testamento di cui ai punti precedenti, copia della cartella clinica può essere rilasciata a colui che eredita per legge e quindi ai parenti entro il sesto grado, ai sensi dell’art. 572 c.c.