Nella riunione della Commissione salute del Coordinamento delle Regioni del 10 febbraio 2010 è stato approvato il Modello unificato di relazione annuale di cui all’articolo 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che le imprese che detengono o utilizzano amianto nei processi produttivi ovvero che esplicano attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, devono trasmettere alla Regione e all’Azienda sanitaria territorialmente competente.
Ad esso, dall’anno 2010, tutte le imprese che detengono materiali contenenti amianto o che hanno effettuato interventi di bonifica su MCA, devono scrupolosamente attenersi.